Cos’è la Mediazione familiare?
La mediazione familiare é un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore, come terzo neutrale e con formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.
La legge n. 54 del 2006 sull’AFFIDO CONDIVISO ha profondamente modificato la disciplina dell’affidamento dei figli introducendo nel nostro ordinamento giuridico il concetto di “ bigenitorialità”, inteso come diritto del minore a continuare ad avere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Con questa legge anche il nostro Paese ha superato la regola dell’affido esclusivo e con la disciplina dell’affido condiviso si è avvicinato al resto dell’Europa e in particolare a Paesi quali la Germania, la Francia, il Regno Unito che già da tempo conoscono ed applicano tale forma di affido, vista come la migliore opzione possibile per la crescita armoniosa dei figli e per combattere quella forma di assenteismo forzato e non volontario della figura paterna, diffusa nei casi di disgregazione familiare.
L’affido condiviso richiede ai fini della sua applicabilità solo la volontà e la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale; a tal fine, è però necessario che ambedue i genitori accantonino i conflitti e i contrasti connessi al loro fallimento come coppia coniugale per focalizzare l’attenzione e le energie sull’interesse dei figli e quindi sulla coppia genitoriale. Per riuscire in tale intento talvolta si rivela utile e necessario un supporto esterno e qualificato, da parte di soggetti terzi, rispetto alla coppia, in grado di aiutare la stessa a congelare il conflitto, spesso cronico, per raggiungere un’intesa conveniente per entrambi nell’interesse del minore. Questo esperto terzo ed imparziale è il mediatore familiare, al quale fa riferimento l’art. 155-sexies comma 2 c.c., inserito dalla legge del 2006, ai sensi del quale: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento all’interesse morale e materiale dei figli”.