Mediazione Familiare › Cosa è la mediazione familiare?

Cos’è la Mediazione familiare?

La mediazione familiare é un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore, come terzo neutrale e con formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del    segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i  genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

La  legge  n. 54  del 2006  sull’AFFIDO CONDIVISO ha  profondamente  modificato  la  disciplina  dell’affidamento  dei   figli   introducendo    nel    nostro ordinamento giuridico   il   concetto di “ bigenitorialità”, inteso  come  diritto  del  minore    a  continuare ad avere rapporti stabili e significativi con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.  Con questa legge anche il nostro Paese ha superato la  regola  dell’affido  esclusivo e  con la disciplina dell’affido condiviso si è avvicinato al resto dell’Europa e in particolare   a Paesi quali la Germania, la Francia, il Regno Unito che già da tempo conoscono ed  applicano tale forma di affido, vista come la migliore opzione  possibile per la crescita   armoniosa dei figli e per combattere  quella  forma di assenteismo forzato e non volontario della figura paterna, diffusa nei casi di disgregazione familiare.

L’affido condiviso richiede ai fini della sua applicabilità solo la volontà e la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale; a tal fine, è però necessario che ambedue i genitori accantonino i conflitti e i contrasti connessi al loro fallimento come coppia coniugale per focalizzare l’attenzione e le energie sull’interesse dei figli e quindi sulla coppia genitoriale.  Per riuscire in tale intento talvolta si rivela utile e necessario un supporto esterno e qualificato,  da  parte  di  soggetti  terzi, rispetto alla coppia, in  grado  di  aiutare  la  stessa  a congelare il conflitto, spesso cronico, per raggiungere un’intesa conveniente per entrambi nell’interesse del minore. Questo esperto terzo ed imparziale è il mediatore familiare, al quale fa riferimento l’art. 155-sexies comma 2 c.c., inserito dalla legge del 2006, ai sensi del quale: “Qualora   ne   ravvisi   l’opportunità,   il   giudice,   sentite   le   parti   e  ottenuto   il  loro   consenso,   può   rinviare    l’adozione    dei   provvedimenti   di   cui   all’articolo 155   per   consentire   che i  coniugi,   avvalendosi   di   esperti,   tentino  una  mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento all’interesse morale e materiale dei figli”.